Pubblicità legale
L.r. 5 aprile 2011, n. 5
Art. 12 Comma 5. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sono stabilite le modalità di pubblicazione degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 nonché la data a partire dalla quale per tali atti la pubblicazione effettuata in forma cartacea non ha più effetto di pubblicità legale.